L’etichettatura dei prodotti alimentari

L’etichetta è la carta di identità dei prodotti alimentari e contiene tutte le informazioni relative alle caratteristiche sia qualitative che quantitative. È disciplinata a livello europeo dal Reg. UE 1169/2011.

E’ possibile distinguere le informazioni presenti in due grandi categorie: obbligatorie e facoltative. Il primo gruppo riunisce tutte le indicazioni la cui presenza in etichetta è imposta dalla legge (es. denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, scadenza, lotto di produzione, ecc.); nella seconda categoria, invece, rientrano tutte le informazioni che il produttore può decidere volontariamente di inserire (es. codice a barre, indicazioni sensoriali, ecc.).

Qui di seguito ripotiamo una tabella di sintesi per il consumatore, nella quale vengono riportate le principali informazioni obbligatorie e facoltative identificabili in etichetta.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE INFORMAZIONI FACOLTATIVE
Denominazione di vendita: nome comune in lingua italiana del prodotto. Se nella denominazione di vendita viene messo in evidenza un ingrediente è necessario indicarne la quantità in % nell’elenco degli ingredienti. Marcatura ecologica: comprende indicazioni, simboli o pittogrammi che invitano il consumatore ad una gestione eco-compatibile dell’imballo, al fine di facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclo degli stessi.
Quantità netta: peso netto del prodotto. Per gli alimenti immersi in un liquido è obbligatorio indicare il peso totale (prodotto + liquido) e il peso sgocciolato (prodotto). Simbolo metrologico: compare nello stesso campo visivo della “quantità netta” e attesta che il produttore dell’imballaggio ha rispettato i controlli metrologici previsti per la misurazione della capacità contenitiva.
Lotto di produzione: codice alfanumerico che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle medesime condizioni (es. stesse materie prime, stesso stabilimento di produzione, stessa linea produttiva, stessa data di produzione, ecc.). È un’informazione indispensabile per applicare il principio della rintracciabilità alimentare. Codice a barre: costituito da 13 numeri alla base di una serie di linee verticali di spessore e distanza variabile. Le prime due cifre sono indicative del Paese (per l’Italia da 80 a 83). Tale codice facilita la gestione del magazzino (carico e scarico merci) e permette di velocizzare le operazioni di vendita, grazie al supporto di specifici lettori ottici.
Titolo alcolometrico: volume di alcol eventualmente presente espresso in %. Tale indicazione è obbligatoria solo per le bevande che presentano una quantità di alcol superiore
a 1,2%.
Indicazioni sensoriali e di abbinamento: descrivono il profilo organolettico del prodotto (colore, odore, sapore, sensazioni tattili) e forniscono al consumatore dei consigli sull’abbinamento con altri cibi o bevande e sulla temperatura di servizio.
Scadenza: data entro la quale il prodotto va consumato. Per i prodotti deperibili (data di scadenza) il rispetto di questa indicazione è tassativo, per evitare l’insorgenza di rischi per la salute del consumatore; al contrario per i prodotti non deperibili (termine minimo di conservazione) il superamento di questa data di qualche giorno comporta semplicemente un decadimento qualitativo delle proprietà organolettiche e nutrizionali dell’alimento (senza rischi concreti per la salute). Claim nutrizionale: messaggio o rappresentazione grafica che informa il consumatore del possesso da parte del prodotto alimentare di particolari proprietà nutrizionali (es. ad alto contenuto di fibre, ricco di acidi grassi omega 3, senza zuccheri aggiunti, ecc.).
Data di congelamento: deve essere preceduta dalla dicitura “congelato il…” e riguarda solo alcuni prodotti (carni, prodotti a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce). Claim salutistico: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un alimento, o i suoi componenti, e lo stato di salute (es. polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo).
Elenco degli ingredienti: lista dei componenti dell’alimento, elencati seguendo un ordine decrescente. Claim riduzione del rischio di malattia: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di un alimento prevenga un fattore di rischio di sviluppo di una malattia nell’uomo (es. riduce la pressione sanguigna, migliora i lipidi associati al rischio cardiovascolare soprattutto il colesterolo buono Hdl, ecc.).
Dichiarazione degli allergeni: indica gli ingredienti presenti nell’alimento che potrebbero essere causa in alcuni consumatori di allergie o intolleranze alimentari. Tali ingredienti possono essere riportati in grassetto o preceduti dalla dicitura “contiene…” o “può contenere…”.
Etichetta nutrizionale: è costituita da una tabella che indica il contenuto nell’alimento di macronutrienti (proteine, lipidi e carboidrati) e il suo apporto energetico (espresso in Kcal e KJ).
Modalità di conservazione: indicazioni su come preservare al meglio le caratteristiche nutrizionali e organolettiche, nonché la stabilità chimico-fisico-microbiologica del prodotto
alimentare.
Istruzioni per l’uso: informazioni che consentono all’acquirente di svolgere alcuni passaggi operativi, indispensabili prima del consumo dell’alimento.
Marchio del produttore e stabilimento di produzione e/o confezionamento: nel caso in cui l’indirizzo del produttore e confezionatore coincidano è possibile riportare la dicitura
“prodotto e confezionato da…”.
Bollo sanitario e marchio di identificazione: riguarda i soli alimenti di origine animale ed è costituito da un ovale all’interno del quale è presente un numero di autorizzazione sanitaria rilasciato dal Ministero della Salute agli
stabilimenti di produzione.
Origine: è il Paese di provenienza dell’alimento o quello in cui ha subito l’ultima trasformazione sostanziale. È un’indicazione obbligatoria a livello europeo per i seguenti prodotti: carne
bovina, pesce, ortofrutticoli, miele, vino, olio extravergine di oliva.
Marchio di qualità: quando il prodotto ha ottenuto un particolare riconoscimento di qualità dall’Unione Europea in merito all’origine geografica (Denominazione di Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta) o alla tecnica
di produzione (Specialità Tradizionale Garantita, Agricoltura Biologica) deve riportare in etichetta il corrispondente logo.

 

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